Attività: rimborsi fiscali e...non solo

Rimborso Irap Professionisti, agenti di commercio e promotori con alle dipendenza una segretaria

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.9451 depositata il 10/5/2016 è possibile chiedere il rimborso dell'irap versata da parte di  professionisti, ma anche  agenti di commercio e promotori finanziari che per lo svolgimento della propria attività si avvalgono di una dipendente con mansioni di segreteria.


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Rimborso Irap Agenti di commercio, promotori e medici convenzionati con il SSN

Finalmente l’Agenzia delle Entrate riconosce agli agenti di commercio, ai promotori e ai medici convenzionati con il SSN senza collaboratori/ familiari/dipendenti, e con l’impiego  di  beni  strumentali di scarso valore, il rimborso dell’IRAP.
L’Agenzia delle Entrate ha indicato agli uffici territoriali tutta una serie di casi in cui è meglio non proseguire la controversie e  tra queste, il rifiuto del rimborso Irap dei medici convenzionati con il Ssn e gli agenti di commercio senza autonoma organizzazione.
Pertanto, gli uffici, hanno già iniziato a rimborsare le vecchie istanze di rimborso prodotte, e hanno garantito che ogni  istanza di rimborso presentata verrà valutata, disponendo il rimborso,  se ne ricorrono i presupposti.
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Ristrutturazione edilizia: " Come recuperare la rata non detratta"
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali.
Dal 2015 il bonus scenderà al 40 per cento per poi assestarsi al 36 per cento dal 1° gennaio 2016 con limite di 48.000 euro per unità.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione, attualmente spetta fino al limite massimo di spesa di 96 mila euro, da suddividere 10 quote annuali di pari importo.
Può capitare per distrazione, che chi ha diritto all’agevolazione fiscale, dimentichi di detrarre dalle tasse la prima quota di spesa, ma nel modello dichiarativo dell’anno successivo potrà, comunque, scontare dall’Irpef la 2ª rata, e così via negli anni successivi.
Ma non bisogna rinunciare al proprio credito, il Fisco dà la possibilità al contribuente disattento di recuperare la prima rata non indicata in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Infatti, se sono scaduti i termini per trasmettere una dichiarazione integrativa a favore (entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) è possibile recuperare la rata dimenticata inoltrando agli uffici finanziari, un’istanza di rimborso secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 38 del d.p.r. 602/73.
L’istanza di rimborso, infatti, deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso.
La domanda, a pena di decadenza, deve essere inoltrata, entro il termine di 48 mesi, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui non è stata portata in detrazione la rata di spesa.
A corredo della richiesta di rimborso, è consigliabile presentare tutta la documentazione attestante il sostenimento delle spese per eseguire i lavori di ristrutturazione della propria casa (fatture, bonifici, certificazione dell’amministratore di condominio, ecc.)
Se gli Uffici finanziari, trascorsi 90 giorni dal deposito dell’istanza, non rispondono alla richiesta inoltrata dal contribuente, (cosiddetto silenzio-rifiuto), è il caso di presentare un ricorso tributario con istanza di mediazione.

 
Coloro che intendono farsi assistere nella predisposizione dell’istanza o nell’eventuale fase contenziosa, è possibile contattare:

Dott.ssa  Micaela Chiruzzi 
Tel. 099.7392598
E-mail : studiochiruzzi@libero.it 

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